Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • si chiede di confermare che in conformità all`art. 119 d.lgs 36/2023, possano essere subappaltate le prestazioni acustiche e archeologiche in quanto accessorie alla progettazione

    Domanda del: 27/05/2024 aggiornata il 27/05/2024
  • Non è possibile subappaltare l`attività di progettazione acustica e archeologiche dal momento che si tratta di una attività inerente alle discipline dell`ingegneria e dell`architettura, che si distingue dalla diversa attività di consulenza specialistica in acustica. Nel disciplinare di gara il progettista acustico e l`archeologo sono stati infatti inseriti nel Gruppo minimo di lavoro per l`espletamento di attività di progettazione acustica e relazione archeologica. Pertanto, ai fini della partecipazione, dovranno essere indicati un progettista acustico ed un archeologo che dovranno esser in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal Disciplinare di gara. Soltanto in fase di esecuzione del contratto, il contraente affidatario potrà eventualmente subappaltare a terzi incarichi di consulenza specialistica per il compimento delle attività appaltate, conformante a quanto previsto dall`art. 119 del dlgs 36/2023. Trebisacce, lì 27 .05.2024 Il RUP Arch. Egino E. Orlando

Vai all'elenco dei chiarimenti